Internal Dealing

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo ha approvato la Procedura di Internal Dealing (la "Procedura") che disciplina, tra l'altro, gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni BPSA nonché strumenti finanziari a queste collegati poste in essere dai "Soggetti Rilevanti" di BPSA e dalle persone a questi strettamente legate. La Procedura dà attuazione alle prescrizioni normative di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Market Abuse Regulation" o "MAR") - come successivamente modificato dall'art. 56 del Regolamento (UE) n. 1011/2016 - e dai relativi Regolamenti Delegati (nn. 522/2016 e 523/2016).
Definizione di soggetti rilevanti : si definiscono tali i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale di BPSA ; gli alti dirigenti del Gruppo BPSA che pur non essendo componenti dei Consigli di Amministrazione o membri effettivi del Collegio Sindacale di BPSA, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, BPSA e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di BPSA, così come individuati dall'Amministratore Delegato tra i propri diretti riporti e in virtù delle funzioni svolte. Tali soggetti sono inseriti nell'apposito elenco denominato RIL.
Definizione di persone strettamente legate : si definiscono tali il coniuge di un soggetto rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale; un figlio a carico di un soggetto rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale; il parente di un soggetto rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell'operazione; una persona giuridica, un trust, una società fiduciaria o una partnership le cui responsabilità siano rivestite da un soggetto rilevante o da una persona di cui ai punti a), b) o c) che precedono; che sia direttamente o indirettamente controllata da un soggetto rilevante o da una persona di cui ai punti a), b) e c) che precedono; i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto rilevante o di una persona di cui apunti a), b) o c) che precedono.
Black-out Periods

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e dei resoconti intermedi di gestione (trimestrali).

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori periodi in cui è vietato o limitato il compimento di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.





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