Il reclamo deve essere inviato dal cliente
per iscritto attraverso una delle seguenti modalità:
-
posta ordinaria o raccomandata a/r con busta affrancata all’indirizzo US Affari Legali e Societari – Via Enrico Albanese n. 94, 90139 Palermo;
-
in via telematica tramite posta elettronica all’indirizzo
reclami@bancasantangelo.com o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com;
-
a mezzo fax al numero 091/7970123;
-
allo sportello di una delle Filiali della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto o
in altro Ufficio coinvolto nel procedimento. .
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante prima di interessare l’Autorità giudiziaria può rivolgersi:
1)
ABF – Arbitro Bancario Finanziario (Via Cavour, 131/A 90133 Palermo) decide sulle controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento Il cliente può rivolgersi all’ABF qualora non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
2)
ADR - Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, Organismo di Conciliazione Bancaria (Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186) competente per le operazioni inerenti sia servizi bancari che servizi di investimento, senza un limite minimo né un limite massimo di importo al quale il cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può rivolgersi al fine di attivare una procedura di conciliazione (mediazione e/o arbitrato) finalizzata al tentativo di trovare un accordo.
3)
ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie (Via Giovanni Battisti Martini n. 3 – 00198 Roma) istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 in sostituzione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, è un efficace strumento di tutela degli interessi degli investitori, idoneo a migliorare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nel suo complesso. Decide sulle controversie, fino ad un importo di euro 500.000, fra investitori ed intermediari relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei rapporti con i loro investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
4)
IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari (Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma) decide in merito ai seguenti reclami:
a) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere in materia assicurativa.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di adire gli organismi di risoluzione sopra menzionati.
E’ possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite e-mail (alla casella di posta elettronica certificata:
tutela.consumatore@pec.ivass.it), fax (06.42133206) o posta ordinaria all'indirizzo sopra indicato.